Art. 46.
(Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere).

      1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze

 

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tributarie previsti tassativamente dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere quando tutte le parti costituite sono d'accordo.
      2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole disposizioni di legge, con decreto del presidente della sezione o con sentenza del collegio giudicante. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'articolo 28.
      3. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate soltanto nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti tassativamente dalla legge.